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Spett.le Lavoratore autonomo

                                                                                             

                                                                                             

ALBA, lì  3 luglio 2017

 

 

OGGETTO: Interamente deducibili le spese per la formazione dai lavoratori autonomi.

 

 

Spettabile Lavoratore autonomo,

la Legge n. 81 del 22 maggio 2017, pubblicata sulla G.U. n. 135 del 13 giugno 2017, ha introdotto diverse misure di sostegno in favore del lavoro autonomo. Tra le principali agevolazioni fiscali previste per il lavoro autonomo non imprenditoriale si evidenzia l’introduzione della deducibilità integrale:

La novità ha effetto a decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2017. Dunque, posto che si tratta di lavoratori autonomi, dal 1° gennaio 2017.

 

Quadro normativo modificato

L’articolo 9 della Legge 81/2017 ha perciò modificato l’ultimo periodo dell’articolo 54, comma 5, del Tuir che prevedeva la deducibilità al 50 per cento delle spese sostenute per l’aggiornamento professionale e le relative spese di viaggio e soggiorno.

L’introduzione della deduzione integrale degli oneri sostenuti per la formazione incontra evidentemente il favore degli esercenti arti e professioni, considerando che a oggi la quasi totalità delle categorie professionali ha l’obbligo di formazione continua; nel caso degli studi associati resta da chiarire se il limite massimo di 10.000 euro è da intendersi per studio o per singolo professionista associato, il buon senso farebbe propendere per quest’ultima soluzione.

Con le modifiche apportate al comma 5, dell’articolo 54 del Tuir, diventano integralmente deducibili anche le spese relative al viaggio e al soggiorno, se inerenti, ossia quelle spese collegate alla partecipazione all’evento formativo (ad esempio spese autostrada, treno e albergo).

 

Spese per convegni, congressi e corsi di aggiornamento

Il citato articolo 54 del Tuir, al comma 5, contiene una serie di disposizioni volte a limitare la deducibilità di talune tipologie di spesa che, per la chiara collocazione in un unico comma, sono evidentemente considerate dal legislatore a rischio di elusione.

Per effetto della modifica normativa, le spese per l’iscrizione a master e a corsi di formazione o di aggiornamento professionale, sostenute dal 2017, incluse quelle di viaggio e soggiorno, dunque, divengono interamente deducibili seppure entro il limite massimo di € 10.00,00 l’anno.

E’ bene ricordare che, in conformità ai criteri generali che improntato la determinazione del reddito di lavoro autonomo, la deducibilitò si ha laddove:

 

Spese per la formazione continua obbligatoria

Anche le spese di partecipazione ai corsi per la formazione continua obbligatoria che determinate categorie di soggetti (di regola gli iscritti in Albi o Elenchi professionali), per espressa disposizione normativa e ordinamentale, sono obbligate a sostenere, divengono pienamente deducibili a decorrete dal 2017. Cade, quindi, il chiarimento contenuto nella circolare n. 35 del 20/9/2012 n. 35 (paragrafo 2.1), la quale ebbe a chiarire che il tenore letterale della disposizione contenuta nell’articolo 54 del Tuir non distingue in base alla tipologia di corso o seminario, talché la limitata deducibilità è (era) riferibile anche a queste spese sostenute in un contesto di obbligo normativo.

 

Spese di formazione e aggiornamento con trasferta

Direttamente connesse ai costi di partecipazione all’evento formativo, si hanno le spese di trasferta: trasporto, vitto e alloggio. Poiché i costi di viaggio e soggiorno, relativi ai corsi di aggiornamento, devono essere inerenti, al fine di dedurne il costo, il professionista dovrà conservare tutta la documentazione relativa all'attività svolta durante il congresso, così da poter dimostrare la sua permanenza nei luoghi di svolgimento del convegno.

Tanto premesso, anche su questo la norma fornisce rimedio alla palese oramai pregressa discriminazione, chiarendo che le spese di vitto e alloggio, se riferibili all’evento formativo, sono interamente deducibili seppure cumulano ai fini del limite invalicabile di deducibilità di € 10.000 l’anno.

La nuova norma dunque, rende obsoleto il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, fornito nella circolare n. 53 del 5/9/2008, laddove ebbe a precisare che disposizione di carattere generale che limita la deducibilità delle spese alberghiere e di ristorazione al 75% del loro ammontare, contenuta nel primo periodo del comma 5 del predetto articolo 54 del Tuir, assume valenza di regola generale e, dunque, si applica anche quando tali costi di vitto e alloggio sono sostenuti in connessione alla partecipazione a convegni, seminari e simili.

Pertanto, a decorrere dal periodo d’imposta 2017, le spese di trasporto (aereo, treno, pullman, traghetto, taxi, gondola, etc.) e le spese di vitto (ristorante, tavola calda, bar, pizzeria, etc.) e alloggio (albergo, pensione, bed & breakfast, etc.) riferibili ad eventi formativi si deducono per il 100% (e non più al 75%) del costo sostenuto con precisazione che ai fini del limite annuale di € 10.000 rilevano solo le spese di vitto e alloggio (e le spese di iscrizione all’evento formativo) e non quelle di trasporto, deducibili da sempre senza limitazioni quantitative.

 

Lavoratori autonomi in regime di vantaggio - contribuenti minimi

In questi casi l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito (circolare n. 7/2012) che se il costo è inerente all’attività svolta, questo ha una deducibilità pari al 100%, a prescindere dalla circostanza che il contribuente minimo svolga attività d’impresa o di lavoro autonomo. In particolare, il citato documento tiene conto della modalità semplificata di determinazione del reddito di questi soggetti e, conseguentemente, ha fatto presente che non è possibile applicare le norme del Tuir che prevedono la limitazioni nella deducibilità dei predetti costi.

Per questi lavoratori autonomi non si ha neanche il limite annuale di € 10.000 anche se va riconosciuto che è improbabile che un professionista che ha il limite di incassi di € 30.000 l’anno posso sostenere spese di formazione maggiori di € 10.000.

 

Lavoratori autonomi nel regime dei contribuenti forfetari

Questi soggetti, la cui disciplina è in vigore dal 01/01/2015, come noto determinano il reddito sulla base di un coefficiente applicato all’ammontare degli incassi annuali. Per i lavoratori autonomi il reddito è pari al 78% degli incassi. Nessun costo è deducibile salvo i contributi previdenziali pagati nell’anno. Quindi le spese di formazione e aggiornamento, ancorché sostenute, non rilevano.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Con i più cordiali saluti.

           

                                                                                              Studio Ansaldi srl

 

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